Lunedi 23 Maggio 2011
Dal 1° gennaio 2012, gli annunci immobiliari dovranno riportare l'indice di prestazione energetica dell'edificio
05/04/2011 - A poco più di un mese dall'approvazione in Consiglio dei Ministri del Dlgs 28/2011, che recepisce la Direttiva2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili, l'attesa è tutta concentrata sul provvedimento attuativo che riscriverà il Conto Energia per il fotovoltaico.
Alcuni giorni fa, il Ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, ha promesso l'uscita del provvedimento entro il 10 aprile, dopo un giro di consultazioni con gli operatori del settore e con le Regioni; ma queste ultime non hanno ancora ricevuto la bozza del testo su cui proporre modifiche.
Secondo indiscrezioni, il testo potrebbe arrivare in Conferenza Unificata il 14 aprile prossimo.
Il Conto Energia per il fotovoltaico è però solo uno dei punti contenuti del Dlgs 28/2011, del quale stiamo parlando ampiamente (leggi tutto).
L'articolo 13 del Dlgs 28/2011, riguarda, ad esempio, la certificazione energetica degli edifici. Il testo dispone che nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari sia inserita un'apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relative alla certificazione energetica degli edifici.
In caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica (ACE), non è obbligatorio quindi redigere l'ACE nel caso in cui l'edificio ne sia sprovvisto.
Questa norma va ad integrare l'articolo 6 del Dlgs 192/2005, relativo alla certificazione energetica degli edifici, per porre rimedio ad una procedura di infrazione aperta a carico dell'Italia, che - in violazione della Direttiva europea - aveva abrogato l'obbligo di allegare la certificazione energetica ai contratti.
Ricordiamo però che diverse Regioni (ad esempio Lombardia ed Emilia Romagna) hanno già introdotto l'obbligo di consegnare l'Attestato di Certificazione Energetica insieme ai contratti di vendita e di locazione di immobili.
Sul tema si è espresso il Consiglio Nazionale del Notariato. Alle Regioni - spiegano i Notai in una nota - competono le scelte normative sulla "dotazione" e sulle modalità di formazione della certificazione energetica; allo Stato è riservata la materia dell'ordinamento civile, e quindi la disciplina dei contratti. In questo caso, una norma statale impone l'obbligo di consegna di un documento che dev'essere predisposto secondo la disciplina regionale (ove esiste). Quindi - conclude il Notariato -, laddove l'obbligo di allegare l'ACE ai contratti non è previsto dalla disciplina regionale, la nuova clausola non trova applicazione e i contratti che ne siano sprovvisti sono comunque validi.
Lo stesso articolo 13 del Dlgs 28/2011 prevede che, dal 1° gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari riportino l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.